Sicurezza, applicazione della sospensione dell’attività
Con il D.L. 146 del 2021 convertito in legge 125 sempre del 2021 è intervenuto a modifica del D.Lgs 81/2008. All’Art. 14 è intervenuto sulla norma della sospensione dell’attività in caso di alcune violazioni nell’applicazione della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori e, in chiave di contrasto al lavoro irregolare, facendo diventare il provvedimento della sospensione non più discrezionale da parte degli ispettori. Tuttavia, gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle 12 del giorno lavorativo successivo o dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi o per la pubblica incolumità. Di recente, con nota 1159 del 7 giugno 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto su tale aspetto chiarendo non scatta la sospensione dell’attività se il provvedimento arreca maggiore pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi. In allegato la nota dell’INL.